This entry was posted on mercoledì, settembre 19th, 2012 at 08:57 and is filed under Dipendenti Statali. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
L’Inps pubblica una circolare (n. 114 del 18 settembre 2012) per il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa.
Nella circolare, il ministero precisa la necessità di rispettare il requisito della specifica copertura contributiva, per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla Gestione separata . Inoltre, sarà valutata la rilevanza sociale della questione, infatti, in caso di maternità, sarà riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa .
Questo diritto va riconosciuto nei casi in cui esiste il diritto alla copertura figurativa per maternità, tanto se si tratta di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D.lgs. n. 151/2001), come nel caso di congedo di paternità.
Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale.
La nuova circolare dell’Inps prevede che nei casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, ai fini della copertura figurativa, l’accredito della contribuzione avviene in relazione al noto “principio di cassa” di cui all’art.2, comma 29, della legge n.335/95.
In questo modo, gli iscritti alla gestione separata avranno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i periodi coperti da specifica contribuzione effettiva e/o figurativa secondo le modalità di accredito che contiene la circolare. Infine, l’istituto di previdenza ha precisato che l’accredito dei contributi nella gestione separata decorre dal mese di gennaio anche quando i primi mesi dell’anno siano eventualmente già coperti da contribuzione presso un’altra gestione.
settembre 21st, 2012 at 09:44
era ora secondo me……è da anni che andiamo dietro a questa cosa…..sempre in ritardo sempre in ritardo…grazie per le news….