This entry was posted on giovedì, novembre 8th, 2012 at 09:17 and is filed under Dipendenti Statali. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Il MIUR è sempre meno responsabile?
Può darsi.
Il Miur è responsabile solo per incidenti dentro le mura scolastiche. Una sentenza della Cassazione dichiara ora che non esiste nessuna responsabilità per il Ministero dell’Istruzione per eventuali incidenti che possano avvenire mentre gli alunni fanno il loro ingresso nell’edificio scolastico. In questo modo, se cadono mentre salgono le scale esterne per arrivare alle loro aule, il MIUR non ha colpe.
Con questa sentenza, numero 19160, la Cassazione limita e circoscrive l’ambito entro il quale è possibile richiedere un risarcimento di danni da parte di genitori di studenti che si infortunano andando a scuola.
In poche parole, tutto quello che accade dentro le mura, è responsabilità del MIUR mentre se invece, un incidente è successo nella parte esterna dell’edificio, il Ministero non è responsabile in nessun modo. Se ad esempio, i gradini esterni di una scuola sono rotti o scivolano, i danni per la caduta non devono essere richiesti al ministero ma possibilmente al Comune. “Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo allorché l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode”.
La Corte Suprema risponde e respinge, con questa decisione, il ricorso della madre di una bambina di Genova che è caduta mentre saliva gli scalini di accesso alla propria scuola. Non è la prima volta che questa famiglia riceve dalla giustizia italiana un NO alla sua petizione. Infatti, nel 2006, la Corte di Appello di Genova, come già avvenuto nel 2003 in primo grado, aveva negato che “la nozione di orario scolastico possa essere estesa alla fase di ingresso nell’edificio”.
La madre invece considera e mantiene che la scuola ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e proteggere gli studenti fin dal momento in cui si trovano sulle scale esterne di accesso all’edificio.
La Cassazione invece si mantiene ferma nella sua decisione e considera che tale momento, quello dell’ingresso alla scuola, “anticipa l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie”.