Maternità Scuola
Leggi e disposizioni in tema di maternità scuola e di congedi ad essa correlati sono generalizzate e applicabili ad ogni categoria di lavoratori siano essi privato o pubblici. Esistono però ancora dei dubbi su alcuni aspetti disciplinati dalla legge e sulla loro applicazione nel settore del pubblico impiego in generale e della pubblica istruzione in particolare.
Maternità Scuola: Congedo Parentale Insegnanti

Fonte: Gilda degli Insegnanti
Iniziamo facendo un quadro generale su quanto prevede la legge italiana in tema di maternità scuola e congedi.
La legge che principalmente disciplina questa materia è il Decreto Legislativo n. 151/2001, il quale sancisce che la madre, dopo aver utilizzato il congedo di maternità scuola ed entro il primo anno di vita del nascituro, ha diritto ai riposi giornalieri retribuiti.
L’ articolo 40 dello stesso decreto, sulla maternità scuola, estende questo diritto anche al padre limitando però l’applicazione a casi specifici:
- Affidamento esclusivo
- Se la madre rinuncia
- Se la madre è una lavoratrice autonoma
- Se la madre è deceduta o ritenuta inferma o incapace di accudire il nascituro
Nel caso di applicazione di queste norme agli insegnanti, sulla maternità scuola, ci sono dei dubbi diffusi che con questo articolo cercheremo di chiarire.
Congedo di Maternità Scuola: Normativa
Anche gli insegnanti/dirigenti scolastici in regime di part-time o a tempo determinato – un esempio su tutti, i supplenti – possono usufruire di questi riposi?
Il decreto legislativo 151/ 2001 stabilisce i riposi sulla base dell’orario di lavoro giornalieri, dunque è ininfluente il cumulo di ore settimanali lavorate e anche il tipo di contratto in essere. Tale diritto è previsto dunque per legge ed è stato ampiamente riconosciuto dalla stessa INPS, la quale è andata anche oltre, affermando che “ l’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non precluderà il riconoscimento del diritto al riposo in questione”.
Gli insegnanti/dirigenti scolastici che usufruiscono di questi riposi di maternità scuola, come dovranno organizzare il proprio orario settimanale?
Come già precisato, il decreto legislativo fa riferimento all’orario giornaliero e non settimanale; quindi se la giornata è di 6 ore o più, il riposo sarà di due ore con la possibilità di cumulo. Se invece le ore giornaliere sono meno di 6 allora il riposo sarà soltanto di un’ora. Anche per i docenti che mediamente hanno una giornata lavorativa di meno di sei ore, avranno impegni professionali che in alcuni giorni si protrarranno oltre questa tempistica (ad esempio per i consigli di classe); in questi casi le ore di riposo salgono comunque a due.
Fonte: orizzontescuola
Roberta Buscherini
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on mercoledì, ottobre 17th, 2012 at 05:58 and is filed under Congedo Parentale, Dirigenti Scolastici, Pubblica Istruzione, Ruolo docenti.
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ottobre 17th, 2012 at 08:37
Grazie mille per la pubblicazione di queste info, sono molto utili per tutti noi….insegnanti o no. Saluti e buon lavoro.