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Tfs Inpdap: Una delle retromarce più clamorose e apprezzate del Governo Monti, seppure non spontanea è quella che riguarda la trattenuta del 2,5% sugli stipendi dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche [1], sanzionata dalla Corte Costituzionale, e poi riabilitata con il decreto legge n. 185 del 29 ottobre che ha abrogato il comma 10 dell´art. 12 del decreto-legge 78/2010 che prevedeva, a decorrere dal 1 gennaio 2011, che il computo del trattamento di fine servizio doveva essere effettuato con l’applicazione dell´aliquota del 6,91% a carico della sola amministrazione senza alcun onere per il dipendente.
La discriminazione tra dipendente pubblico e privato era talmente lampante che l’illegittimità di questo atto lo è stata altrettanto e le istituzioni hanno fatto clamorosa marcia indietro.
Ma cos’è il TFS? Così come il TFR per i dipendenti del settore privati, il TFS Inpdap è un importo che l’ente corrisponde al lavoratore nel momento in cui il rapporto di lavoro volge al termine e cade in prescrizione dopo 5 anni. Il TFS è un’indennità rivolta a coloro che sono iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello stato gestiti dall’INPS ex INPDAP assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che hanno maturato almeno un anno di iscrizione all’ente previdenziale.
Il calcolo del TFS Inpdap avviene in base ai criteri stabiliti dal DPR 1032 del 29/12/1973, moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione annua lorda percepita alla cessazione dal servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni utili.
Se per il calcolo e la definizione del TFS Inpdap esistono norme datate e assodate, per le modalità di pagamento invece la norma che le disciplina è la numero 122 del 2010 che dispone la possibilità da parte dell’ente pubblico di liquidare il TFS in differenti modi a seconda dell’importo finale da erogare:
- In un unico importo se la cifra lorda è inferiore ai 90mila euro
- In due importi se la cifra oscilla tra i 90mila e i 150mila euro, dove il primo importo sarà pari a 90 mila e il secondo importo sarà della cifra rimanente
- In tre importi se la cifra da erogare è superiore a 150 mila euro, dove dopo la prima rata di 90 mila euro, ce ne sarà una seconda di 60 mila euro e la terza sarà dell’importo mancante.
[1] Da questa categoria vanno esclusi i docenti entrati in ruolo a partire dal 2002 perché assunti come i dipendenti privati in regime di Tfr
dicembre 13th, 2013 at 09:01
[...] che è un perché gestito da un Ente Pubblico cessa nell’immediatezza di essere iscritto al TFS ( trattamento di fine servizio ). Quindi dal giorno dell’adesione si aderisce al TFR ( [...]