L’assegno di funzione è regolato dall’articolo 6 del decreto legge 387/1987. Questa norma prevede la possibilità di attribuire un assegno di funzione pensionabile all’ottenimento dei 19 e dei 29 anni di servizio, prestato senza demerito, nelle Forze di Polizia.
A trascorrere dal 1 dicembre 2008, in base all’articolo 8 D.P.R 51/09, vengono corrisposti ai 17, 27 e 32 anni di servizio.
Per l’attribuzione dell’assegno di funzione viene valutato il biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità di servizio. Inoltre, vengono esclusi gli anni in cui i dipendenti della Polizia abbiano riportato eventuali sanzioni disciplinari gravi o giudizi complessivi inferiori a buono.
Questo significa che ai fini dell’attribuzione del beneficio, assegno di funzione, vengono considerati i giudizi complessivi e le sanzioni disciplinari del biennio antecedente alla maturazione della prevista anzianità. Nel senso che il beneficio sarà erogato a tutti coloro che abbiano riportato un giudizio complessivo almeno pari a “buono”.
Se nel momento in cui viene raggiunta l’anzianità di servizio corrispondente, il dipendente interessato si dovesse trovare nello stato di sospensione cautelare dal servizio, dovrà attendere il provvedimento che dispone in via conclusiva sulla vicenda per ottenere l’assegno di funzione. In questo modo, l’assegno di funzione non sarà attribuito al personale, sospeso cautelarmente, che sia stato riammesso in servizio con riserva di riesame del periodo di sospensione cautelare.
Con l’applicazione della “coda contrattuale” del D.P.R 164 / 2002, a trascorrere dal 1 gennaio 2003, la prima soglia di accesso a questo assegno è stata ridotta al compimento dei 17 anni di anzianità lavorativa e l’importo relativo, incrementato del 27 %. Mentre l’importo relativo alla seconda soglia è stato incrementato del 53%.
Ecco la tabella con i nuovi importi dell’assegno di funzione .
Per gli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed alle qualifiche equiparate delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare le misure stabilite per l’assegno dal citato d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 sono queste:
Fonte: Ugl Polizia Penitenziaria / Siulp Bari
Roberta Buscherini