Nel 2005 con l’abolizione del servizio di leva obbligatorio è stata istituita la figura del volontario nell’esercito ovvero il VFP1, volontario in ferma prefissata di 1 anno che ad oggi rappresenta lo scalino imprescindibile per accedere alla carriera militare da professionista come truppa in qualità di volontario in servizio permanente insieme al superamento del concorso VFP4.
L’accesso alla figura di VFP1 avviene tramite un concorso, i cui bandi sono pubblicati periodicamente sul sito della difesa; coloro che lo superano vengono arruolati col grado di soldato e raggiungono, dopo tre mesi dall’arruolamento, il grado di caporale.
Una volta vinto il concorso iniziano due mesi di addestramento nei centri appositamente creati chiamati RAV, cioè il reggimento addestramento volontari. Durante questo lasso di tempo i ragazzi vengono indirizzati alle regole base della vita militare e avranno i primi approcci con le armi. Al termine dell’addestramento avverrà il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.
Successivamente i militari saranno indirizzati ai reparti di destinazione nei quali frequenteranno nuovi corsi per l’apprendimento di nozioni tecniche specifiche, fondamentali per lo svolgimento degli incarichi di settore. Se si supera con successo la ferma come VFP1 ci si guadagna l’accesso di diritto ai concorsi per il reclutamento dei VFP4 nelle forze armate e di polizia, Esercito, Aeronautica e Marina Militare e ai concorsi dell’arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e delle altre forze armate e di polizia, nel ruolo più semplice.
La domanda per il concorso VFP1 necessita di una compilazione telematica, per poi essere stampata e inviata al distretto militare di appartenenza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure di persona agli uffici. All’interno della domanda è possibile indicare la regione nella quale si desidererebbe, essere arruolati.
Dopo poche settimane si viene convocati per le visite mediche e psico-attitudinali, superate le quali, se il punteggio è sufficiente, si riceve la lettera di convocazione al RAV.
Per poter presentare la domanda come VPF1 è necessario avere i seguenti requisiti:
- la cittadinanza italiana;
- un’età compresa tra i 18 e i 25 anni;
- altezza minima di 1,65 per i maschi e di 1,61 per le femmine;
- pieno godimento dei diritti politici e civili; – diploma d’istruzione secondaria di primo grado (scuola media);
- il certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica.
L’ indennità una tantum è un ammortizzatore sociale che può essere concesso agli eredi di un assicurato INPS nel caso il soggetto deceduto abbia svolto attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995 e sia stato destinatario di una pensione contributiva.
Precisiamo subito che il diritto di richiedere l’ indennità una tantum si prescrive dopo 10 anni dalla data di decesso del soggetto assicurato.
L’ indennità una tantum spetta al coniuge anche se separato o divorziato purché destinatario di un assegno stabilito dal tribunale.
Anche i figli possono godere dell’ indennità una tantum purché alla data del decesso siano minori, inabili, studenti. Stessi diritti di richiesta indennità una tantum sono estendibili anche ai figli nati dopo il decesso e ai figli coniugati.
Qualora non ci siano né figli né coniugi, l’ indennità una tantum può essere riscossa dai genitori non titolari di pensione diretta che abbiamo compiuto 65 anni; ai fratelli o alle sorelle nubili o inabili del deceduto.
L’importo di indennità una tantum è pari all’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata ed è ripartito tra i beneficiari secondo il seguente schema:
Quota per il coniuge |
Quota per ciascun figlio, genitore, fratello o sorella |
|
Solo il coniuge |
100 % |
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Coniuge e un figlio |
75 % |
25 % |
Coniuge e due figli |
60 % |
20 % |
Coniuge e tre figli |
60 % |
33,33 % |
Un figlio |
100 % |
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Due figli |
50 % |
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Tre figli |
33,33 % |
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Quattro figli |
25 % |
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Cinque figli |
20 % |
Nel caso in cui non ci siano né coniugi né figli o nipoti, l’assegnazione dell’ indennità una tantum viene ripartita tra gli altri eredi secondo le seguenti percentuali:
RICHIEDENTE |
PERCENTUALE |
Quota per ciascun genitore, fratello o sorella |
|
Un genitore |
100 % |
Due genitori |
50 % |
Un fratello o una sorella |
100 % |
Due fratelli o sorelle |
50 % |
Tre fratelli o sorelle |
33,33 % |
Quattro fratelli o sorelle |
25 % |
Cinque fratelli o sorelle |
20 % |
Se si rientra di una delle categorie appena descritte, per poter usufruire dell’ indennità una tantum, è necessario però anche avere una serie di altri requisiti ben specificati nella circolare 104 del 6.6.2003:
- non si ha diritto alla pensione indiretta né a quella supplementare indiretta
- non si ha titolo alla concessione di rendite INAIL per infortunio su lavoro o malattia professionale
- possiede i requisiti di reddito per l’assegnazione dell’assegno sociale
Presentazione Della Domanda Di Indennità Una Tantum
La domanda di accesso all’ indennità una tantum deve essere presentata direttamente allo sportello INPS o attraverso i patronati riconosciuti; in questo caso la prestazione è gratuita per il richiedente.
La domanda di indennità una tantum può essere redatta sul modulo apposito Mod. SO1; in alternativa è possibile anche presentarla in carta semplice allegando in ogni caso, se si tratta di un coniuge, anche l’autocertificazione di stato civile e di famiglia aggiornata alla data del decesso, la dichiarazione dei redditi e le deduzioni d’imposta.
Se la richiesta di indennità una tantum viene presentata dai figli, questi dovranno accompagnarla dall’autocertificazione di frequenza scolastica, il codice fiscale e un certificato auto redatto che attesti di non prestare attività lavorativa autonoma o dipendente. Se l’ indennità una tantum viene richiesta da superstiti inabili invece la domanda deve essere accompagnata dal modello SS3 stilato dal medico curante e la copia di attestazione di invalidità rilasciata dalla ASL di competenza.