Il passaggio dal calcolo del trattamento di fine servizio a quello di fine rapporto ha a suo tempo equiparato i dipendenti pubblici a quelli del settore privato, esonerandoli dal pagamento della quota a loro carico che invece gli enti fino ad ora hanno continuato ad addebitare in busta paga per una cifra pari al 2.5 % che in totale ha passato i mille euro annui.
Trattenuta Illegittima Tfr; Questa sorta di furto legalizzato ha avuto fine con la sentenza della corte costituzionale che ha dato ragione a quei dipendenti che hanno avanzato ricorsi, decretando quindi la restituzione della cifra per quanto riguarda le buste paga dal 2011 ad oggi.
Andiamo con ordine. Il primo gennaio 2011 il sistema di calcolo utilizzato all’interno degli enti pubblici nel caso d’interruzione del lavoro dipendente passa dal trattamento di fine servizio a quello di fine rapporto – Tfr – esattamente come i dipendenti privati, quindi senza l’applicazione della ritenuta del 2,5% trattenuta in busta paga che invece per i dipendenti pubblici ha continuato a essere presente, dando vita a ricorsi e condanne a più livelli, fino a quella della corte costituzionale.
Il ricorso legale tramite tribunali e tar è senza dubbio un metodo efficace per riavere i propri soldi, ma non è l’unico.
Esistono infatti delle procedure meno invasive e comunque formali per avanzare la richiesta di restituzione di quanto indebitamente trattenuto dall’ente pubblico che hanno un costo moderato e che hanno comunque la funzione fondamentale di interrompere la prescrizione. Va chiarito infatti che il dipendente ha 5 anni di tempo a partire da gennaio 2011 per rivendicare il proprio credito nei confronti dell’ente.
Uno di questi metodi è una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno e non necessariamente tramite avvocato, con la quale l’ente datore di lavoro viene diffidato e obbligato alla cessazione immediata della trattenuta del 2,50% sull’80 per cento della retribuzione lorda oltre al rimborso di quanto trattenuto nel biennio 2011-2012 entro un termine temporale di 30 giorni per l’attuazione di quanto richiesto.
Qualunque sia il mezzo con il quale si intende comunicare al proprio datore di lavoro il rimborso a cui si vuole arrivare, è necessario quantificare in maniera esatta l’importo. Questa cifra è indicata nella parte bassa del cedolino o la parte relativa ai calcoli previdenziali, come abbiamo già precisato prima; nel caso in cui non si riesca autonomamente a identificare questo importo, ci si può rivolgere a un esperto del settore, come un consulente del lavoro, portando con sé tutte le buste paga dal gennaio 2011.
Trattenuta Illegittima Tfr; Cosa si fa se l’ente non rispetta la diffida al rimborso che abbiamo avanzato? A quel punto non ci resta che intraprendere la via legale attraverso il tribunale, con relativi costi per il proprio legale a cui si aggiungono anche costi relativi al contributo unificato, che per le controversie di lavoro è ridotto del 50% ma pur sempre 18,50 euro fino a 1.100 euro, mentre per le controversie oltre 1.100 euro è pari a 42,50 euro.
Prima della corte costituzionale anche i tribunali locali avevano emesso sentenza a favore dei dipendenti pubblici obbligando l’ente datore di lavoro alla restituzione della somma indebitamente trattenuta.
Trattenuta Illegittima Tfr; La sentenza della corte costituzione però ha una valenza del tutto diversa e certamente maggiore nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Il danno economico riconosciuto con questa sentenza varia in base al livello di inquadramento del dipendente e al totale della retribuzione mensile. Per sapere a quanto ammonta esattamente, basta guardare nella parte inferiore della propria busta paga, dove vengono riportati anche i calcoli previdenziali.
L’entità del danno a carico dei lavoratori per la Trattenuta Illegittima Tfr ammonta a milioni di euro ed è per questo che anche il governo è intervenuto con un Decreto Legge del 26 ottobre 2012 ripristinando il trattamento di fine servizio, al posto del Tfr ed estinguendo tutti i processi pendenti a carico degli enti pubblici.
Agente Polizia Penitenziaria: Come far parte della Polizia Penitenziaria?
Per diventare un agente Polizia Penitenziaria è necessario superare un concorso riservato ai Volontari in Ferma Prefissata nelle Forze Armate (VFP) che può essere di uno o quattro anni:
VFP1 – Arruolamento Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno
VFP4 – Concorso Volontari in Ferma Prefissata di 4 anni
Questo significa che non sono ammessi al concorso per agente polizia penitenziaria gli aspiranti che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA).
Alla data di scadenza del termine per la presentazione di domande di assunzione al concorso agente polizia penitenziaria, i candidati devono aver svolto almeno 6 mesi di servizio come VFP1 o VFP4.
- cittadinanza italiana
- tra 18 e 28 anni
- diritti politici e civili
- idoneità fisica, psichica ed attitudinale
- diploma di istruzione secondaria di primo grado
- qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del Dlgs 165/01, nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del Dlgs 443/92. (leggi il paragrafo seguente “Chi non può essere ammesso al concorso”).
Non saranno ammessi al concorso per agente polizia penitenziaria i candidati con problemi di:
- tbc polmonare ed extra polmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase clinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;
- alcolismo, tossicomanie, intossicazioni croniche di origine esogena;
- infermità ed esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l’estetica o la funzione;
- infermità ed imperfezioni degli organi del capo
- malattie del collo, come l’ipertrofia tiroidea
- infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche;
- malattie dei bronchi o dei polmoni
- infermità dell’apparato cardio-circolatorio
- malattie dell’addome
- infermità ed imperfezioni dell’apparato osteo-articolare e dei muscoli
- malattie collegate all’apparato neuro-psichico o all’apparato urogenitale
Per partecipare ai concorsi Agente Polizia Penitenziaria è necessario presentare la domanda sull’apposito modello come da fac-simile allegato al bando di concorso.
Per i candidati in congedo, è necessario presentare oltre il modello di domanda in questione, la copia conforme dell’estratto della documentazione di servizio, previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, redatto come da fac-simile in allegato al bando di concorso.
Nella busta con la domanda bisogna scrivere questo indirizzo:
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio dei Concorsi, Polizia Penitenziaria
Largo Luigi Daga, n. 2
00164 Roma.
I candidati in servizio in Italia devono presentare la richiesta al Comando di Corpo di servizio.
I candidati impiegati all’estero devono presentare la richiesta al Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende.
I candidati in congedo devono inviare personalmente la richiesta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra scritto. I candidati in congedo residenti all’estero, devono presentare la domanda tramite le autorità diplomatiche o consolari competenti, che provvederà a trasmetterla all’indirizzo di cui sopra.
Per accedere alle informazioni sui concorsi in atto vai al sito ufficiale del Ministero di Giustizia.