Nell’ampio panorama dei diritti garantiti in capo alla categoria degli infermieri impiegati presso il settore pubblico non può non essere conferito rilievo alla questione della chiamata in servizio infermieri.
Fonte: affaritaliani.it
Va in prima battuta affermato che non esiste alcuna legge o statuizione contrattuale che ponga sul capo dell’infermiere l’obbligo di lasciare il proprio numero di telefono in reparto (tale obbligo esiste solo per coloro che sono formati sulle cure d’urgenza, ovvero gli SPD). Per ottemperare nei fatti, e rendere reale questo diritto è possibile fare richiesta, tramite apposito modulo disponibile sul sito del Garante della Privacy, la cancellazione del proprio numero telefonico da tutti i luoghi “non essenziali”. Un diritto quest’ultimo sviluppatosi negli ultimi tempi grazie alla notevole crescita dei diritti inerenti alla privacy nel nostro paese.
Il turno dell’infermiere impiegato nel settore pubblico si configura come impegnativo sia per lui stesso che ovviamente per l’Azienda ospedaliera: eventuali modifiche al turno stesso, pertanto, non sono possibili senza comunicazione ed approvazione da parte di entrambe le parti; e le chiamate in servizio, emesse ed effettuate a qualsiasi titolo, sono possibili solo ed esclusivamente mediante stesura dell’ordine di servizio. In tale direzione i contratti collettivi di categoria prevedono che l’ordine di servizio debba possedere i seguenti requisiti perentori: forma scritta, adeguata motivazione, data esplicitamente indicata, provenienza dal Responsabile del Servizio, carattere di eccezionalità e consegna da effettuare con almeno 24 ore di preavviso. L’esempio di scuola della telefonata a casa o dell’ordine di servizio giunto con un preavviso inferiore alle 24 ore configura la fallacia della comunicazione e conseguente la contestabilità della stessa.
A questo tema si collega in maniera diretta quello della pronta disponibilità degli infermieri: questo servizio infatti si sostanzia nella immediata reperibilità da parte dell’infermiere, il quale è anche obbligato a raggiungere la struttura nelle tempistiche e tramite le modalità stabilite. Ovviamente, come affermato in precedenza, tale servizio può essere svolto soltanto dagli infermieri dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza (in numero strettamente necessario a soddisfare esigenze funzionali dell’unità sanitaria).
La durata del turno intrapreso in pronta disponibilità generalmente si assesta sulle 12 ore: tuttavia esso può andare incontro a variazioni che ondeggiano tra un minimo (4 ore) ed un massimo (24 ore, soltanto nei giorni festivi). La pronta disponibilità conferisce all’infermiere il diritto ad una congrua indennità, parametrata sulle ore trascorse al lavoro, con una maggiorazione del 10%. Infine, non possono essere previsti più di sei turni di disponibilità al mese per ciascun infermiere dipendente.