Dipendenti Pubblici: Forze dell’Ordine e Causa di Servizio
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La non coincidenza tra parere del comitato e giudizio della C.M.O, non vizia il diniego del riconoscimento della causa di servizio
Il principio è statuito nella Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV – nr. 04049/2012 del 09/07/2012 relativa al ricorso di un appartenente all’Arma dei Carabinieri che impugnava la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio confermava il diniego opposto a una sua istanza di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo per patologie insorte durante il periodo di servizio per lungo tempo svolto dall’istante in qualità di “idraulico” e respinte su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, dopo che invece la competente Commissione Medica Ospedaliera si era espressa nel senso della dipendenza delle affezioni dal servizio.
Il Consiglio di Stato nel rigettare il ricorso di appello ha statuito il principio che dalla situazione di contrasto fra il parere del Comitato di Verifica e l’opposto avviso in precedenza espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera non scaturisce un obbligo motivazionale particolarmente intenso in ordine alla conclusione della ritenuta non dipendenza dal servizio delle patologie accusate.
Al contrario, come affermato da una consolidata giurisprudenza in materia, la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei componenti del Comitato, organo nel quale sono presenti professionalità mediche, giuridiche ed amministrative, e la più completa istruttoria da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta; con la conseguenza che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata al parere obbligatorio reso dal Comitato (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2011, nr. 6180; Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, nr. 1115; id., 17 ottobre 2008, nr. 5054; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, nr. 6333).
Ne discende, fra l’altro, che la semplice non coincidenza tra il parere del Comitato e l’avviso espresso dalla C.M.O., proprio in ragione del ben diverso livello di approfondimento rimesso a ciascun organo, è inidonea a configurare un vizio del provvedimento di diniego suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio che il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo di verifica delle cause di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, nr. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, nr. 2959; id., 6 maggio 2010, nr. 2619).
Più in generale, si è affermato che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, nr. 404; id., 9 marzo 2010, nr. 3827).
Ne discende la mancanza di margini per l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie (consulenze tecniche), non essendovi motivo per l’organo giurisdizionale di sovrapporre una propria valutazione medico-legale, espressa per il tramite del C.T.U., a quella riservata all’Amministrazione, esercitando così un non consentito sindacato di merito tout court.
(Snalppe Polizia Penitenziaria)
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on mercoledì, agosto 1st, 2012 at 08:19 and is filed under Arma dei Carabinieri, Dipendenti pubblici, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco.
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