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Indennità Buonuscita: nuove normative per il Calcolo Buonuscita Scuola, le scadenze e i pagamenti dal 2012.
La legge 148 del 14.9.2011(D.L. 13.08.2011 n. 138) apporta modificazioni riguardo le scadenze per il calcolo buonuscita scuola e il corrispondente pagamento per i docenti che sono andati in pensione l’1.9.2012.
La normativa sull’indennità buonuscita scuola prevede il pagamento in due modalità diverse:
Tempistica pagamento |
Causa fine servizio |
Entro 105 giorni |
Decesso o Inabilità |
Da 6 a 9 mesi |
Cessazione di servizio per limiti di età |
Anzianità minima di servizio |
|
Raggiungimento dei limiti anagrafici o di servizio |
|
Da 24 a 27 mesi |
Volontarie dimissioni |
Recesso da parte del datore di lavoro |
Per il personale della scuola che ha maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2011 sono ancora validi i requisiti di calcolo per l’indennità buonuscita della vecchia legge e sono questi:
Tempistica Pagamento |
Causa fine servizio |
3 mesi circa |
limiti di età (65 anni)e di servizio ( 40 anni) |
raggiungimento dell’anzianità massima di servizio |
|
Decesso o infermità |
|
6 – 9 mesi |
Tutti gli altri casi |
La prestazione da liquidare al personale docente per il calcolo dell’indennità buonuscita scuola viene stabilita tramite la moltiplicazione di un dodicesimo dell’ 80 % della retribuzione annua lorda che il personale della scuola in questione percepisce nel momento della cessazione dal servizio. Questa è comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni utili (DPR 1032 del 29/12/1973 e s.m.).
Per il calcolo dell’indennità buonuscita scuola viene considerato come anno intero anche la frazione di anno che superi i 6 mesi. Vengono considerati anni utili invece i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali.