Docenti in esubero. Sindacati e tecnici del MIUR si sono riuniti ieri sera per trattare alcuni argomenti sulla situazione della scuola pubblica in questo momento. Uno dei quali è stato il decreto relativo all’uso dei docenti in esubero e degli inidonei che, secondo i sindacati, avrebbe subito alcuni cambiamenti.
I docenti in esubero sono insegnanti di ruolo che hanno perso il posto di lavoro per diversi motivi come i tagli previsti dal governo che hanno ritagliato le ore delle materie che insegnano, ad esempio. Sono docenti già abilitati che non possono essere licenziati in quanto hanno un contratto a tempo indeterminato.
Il decreto relativo al collocamento dei docenti in esubero, ricordiamo, si trova ancora in attesa della firma definitiva da parte del Ministero. In ogni caso, queste sono alcune delle modifiche, introdotte ieri, rispetto al documento iniziale.
- I docenti inidonei con i requisiti minimi per accedere al pensionamento, potranno chiedere la dispensa per motivi di salute, senza ulteriori visite
- l’assunzione tra gli assistenti amministrativi e tecnici sarà concesso in modo graduale (da quest’anno) sui posti vacanti e non in eccedenza rispetto a questi posti
- nelle procedure per la mobilità verso altre amministrazioni, saranno considerati anche i docenti che hanno accettato l’inquadramento come personale ATA
- gli insegnanti appartenenti alle classi C999 e C555 passeranno direttamente in prima applicazione su posti di personale docente tecnico pratico per cui hanno titolo. In questo modo, gli unici che rischiano di passare al ruolo ATA sono i docenti senza titolo di studio valido o senza alcuna possibilità di essere assunto come ITP.
- gli insegnanti inidonei transiteranno su posti ATA solo nei limiti dei posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità degli insegnanti di ruolo interessati alla mobilità professionale. Pertanto, non è prevista la possibilità che i docenti “inidonei” transitino nei ruoli ATA anche in esubero.
Fonte: Orizzontescuola /Voglioilruolo
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Il Miur, con nota 9741 del 20.12.2012, ha dato indicazioni sull’utilizzo della modalità di presentazione delle domande da parte del personale Ata sulla mobilità del personale, per l’anno scolastico 2013/14, unica vera novità contenuta nell’ordinanza presentata alle organizzazioni sindacali, che prevede così come per il resto del personale docente la trasmissione telematica della richiesta.
Nel medesimo incontro il MIUR ha anche confermato alle associazioni sindacali che il CCNI, siglato il 6 dicembre scorso, in data 7 febbraio 2013 è stato trasmesso alla Funzione Pubblica e al MEF per la prevista certificazione ai sensi del comma 2 dell’art. 40-bis del DLgs 165/01 modificato dal DLgs 150/09.
Le più importanti novità introdotte con il contratto di lavoro approvato lo scorso dicembre possono essere riassunte come sotto:
- anche il personale ata dovrà presentare la domanda on line, in date diverse da quelle previste per i docenti; questo slittamento ha il solo scopo di evitare l’ingolfamento del sistema informatico.
- inserito il nuovo relativo alla mobilità territoriale e professionale dei docenti transitati nei ruoli statali; (art. 3-bis)
- aggiunto il comma che definisce l’attribuzione del punteggio per la continuità agli insegnanti di religione cattolica (art 37-bis)
- inserite precisazioni per la riassegnazione della titolarità e del beneficio delle precedenze in caso di ridimensionamento della rete scolastica (artt. 47 e 48)
Come mai la trasmissione del contratto è avvenuta con tutto questo ritardo? è quanto si chiedono i sindacati di categoria: “ci sono voluti ben 2 mesi affinché, all’interno del Miur, la Direzione dell’economia da un lato e gli organi di controllo interni del Mef (UCB) dall’altro, riuscissero a mettersi d’accordo sul come predisporre la relazione di accompagnamento per l’invio del contratto a FP”.
Nella sostanza, tale ritardo comporta che la sottoscrizione definitiva non avvenga prima del prossimo 11 marzo, data dalla quale decorreranno poi 30 giorni per la presentazione delle domande.
La scadenza quindi per la presentazione delle domande non potrà che essere ad aprile inoltrato, anche in considerazione delle festività pasquali per i docenti e si prolungherà fino a maggio per i dipendenti Ata.
Queste indicazioni temporali in realtà non sono certe, in quanto una scadenza definitiva potrà essere definita solo una volta che il contratto sarà ufficialmente sottoscritto.
fonte: orizzontescuola / flcgil / cislscuola / gildains / unito
Mobilità professionale docenti: chi può fare il passaggio di ruolo o di cattedra?
Mobilità professionale 2012 -2013. Il primo requisito per poter fare richiesta di mobilità professionale docenti è avere un contratto a tempo indeterminato. Infatti, possono fare domanda tutti i docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dai comuni e gli istitutori abilitati.
La mobilità professionale docenti è il transito di docenti di un ruolo ad un altro oppure da una cattedra ad un’altra cattedra. Senza necessariamente spostarsi di scuola o di sede.
Il transito di ruolo, ad esempio, significa un passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria o secondaria e viceversa. Oppure, il passaggio dal ruolo di personale educativo ad alcuna delle altre categorie.
Il passaggio di cattedra invece, è il transito da una classe di concorso ad un’altra, sempre che sia appartenente allo stesso ruolo.
Per fare domanda di mobilità professionale, gli insegnanti interessati devono avere superato il periodo di prova nel proprio ruolo e possedere l’abilitazione per il ruolo di destinazione o per la classe di concorso specifico.
Personale Tecnico-Pratico per la scuola secondaria di II grado
Il passaggio nel ruolo di docente tecnico pratico può essere richiesto da tutte le categorie d’insegnanti e personale educativo in possesso del titolo specifico di accesso.
È possibile richiedere la mobilità professionale docenti per un solo grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria) e per una sola provincia. Nel caso però delle richieste di mobilità professionale docenti nel ruolo per la scuola secondaria di II grado, le richieste possono corrispondere a più di una provincia.
Nel caso in cui si tratti di un singolo ruolo, il trasferimento professionale può essere richiesto per più classi di concorso sempre che siano appartenenti allo stesso grado di scuola.
Se invece si tratta di un caso di presentazione di domande di mobilità, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, conseguire il passaggio di ruolo inabilita la domanda di trasferimento e il passaggio di cattedra.
Per quel che riguarda il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria, I e II grado, possono fare richiesta:
- Insegnanti della scuola secondaria, ivi compresi, docenti titolari su insegnamento di Arte applicata, in possesso della corrispondente abilitazione.
- Insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra in possesso del titolo di studio corrispondente (compresi i docenti transitati dagli enti locali)
Mobilità 2012 scuola. Pubblicato il testo con l’ipotesi di contratto di mobilità 2012 scuola, firmato la scorsa settimana. Questo documento contiene i principali aggiornamenti e le novità riguardo i trasferimenti dei docenti per l’anno scolastico 2012-2013.
1. Durata e Decorrenza Contratto di Mobilità 2012 scuola (art.1)
E’ prevista la riapertura delle negoziazioni per definire la mobilità 2012 docenti del personale inidoneo, nonché appartenente alle classi C999 e C555. Inoltre, sarà riaperta la negoziazione per definire gli organici per l’anno scolastico 2013-2014, ma anche per verificare possibili ricadute di personale di provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del CCNI.
2. Mobilità 2012 Scuola: Mobilità Territoriale e Professionale dei Docenti Transitati nei Ruoli Statali (art. 3 bis)
Con il nuovo documento riguardo la mobilità 2012 docenti, gli insegnanti transitati nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara, hanno accesso alla mobilità territoriale e professionale a partire dall’anno scolastico 2014-2015.
3. Rientri e restituzioni a ruolo o qualifica di provenienza (art. 5)
Nel caso in cui il numero di posti sia inferiore al personale restituito o assegnato ai sensi dell’art.5, la sede definitiva sarà assegnata d’ufficio in base all’ultima posizione in graduatoria.
4. Sistema delle Precedenze Comuni ed Esclusioni dalla Graduatoria Interna d’Istituto (art.7)
È stato aggiunto il riferimento all’art. 15, comma 1, della legge 183 / 2011 ai fini della dichiarazione di convivenza e come aggiunta al diritto all’assistenza al coniuge e al figlio con disabilità. Inoltre, al comma 2 (esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto – al punto b), dopo la condizione prevista per l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto, di aver presentato domanda volontaria per l’intero comune o distretto sub-comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore, è stato meglio precisato, in aggiunta a “comune” o il “distretto sub-comunale”.
5. Documentazioni e Certificazioni ( art. 9)
Questo articolo raccoglie tutte le parti che riguardano le dichiarazioni personali rilasciate ai sensi del D.P.R 445 / 2000. E’ stata eliminata la possibilità alternativa di presentazione di certificato.
L’unica eccezione per quel che riguarda l’obbligatorietà di documentazione con certificati, sono i certificati medici (ivi e quelli relativi alla legge 104 / 92 ) e quelli del ministero degli Esteri e del Ministero della Difesa.
6. Individuazione Perdenti Posto Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria (art. 21)
E’ stato aggiunto al comma 4, in aggiunta alle precedenti norme relative all’autocertificazione, anche il riferimento all’art. 15, comma 1 della legge 183 / 2011.
7. Mobilità 2012 docenti di religione cattolica
E’ previsto, nel caso di docenti di religione interamente utilizzati in altre scuole, non a domanda volontaria, ma per mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, la conservazione del diritto di attribuzione del punteggio per la continuità.
8. Personale in Esubero nelle Province (art. 49)
E’ stato sostituito il termine “ soprannumerario ” con “ in esubero ”.
9. Mobilità Professionale e Riconversione del Personale (art. 50)
Sono state introdotte alcune precisazioni. Ad esempio, l’espressione “ nei limiti numerici dell’esubero stesso”, oppure che il passaggio dall’area A – collaboratori scolastici, all’area AS – collaboratori scolastici addetti alle aziende agrarie -, (e viceversa), si considera sempre come passaggio nell’ambito della stessa area.
10. Assistenti Tecnici (art. 52)
Anche in questo caso, per la mobilità 2012 scuola, è stato aggiunto il riferimento all’art. 15, comma 1, della legge 183/2011.
Fonte: Orizzontescuola, Flcgil
Foto: International Unisa