This entry was posted on lunedì, aprile 22nd, 2013 at 06:10 and is filed under Dipendenti Statali. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Per favorire lo scambio tra la domanda e l’offerta in termini di mobilità pa volontaria della pubblica amministrazione regolata dall’art. 30 D.Lgs. 165/2001, esistono molti siti internet che propongono posti vacanti da scambiare.
La mobilità pa volontaria si affianca a quella compensativa e a quella per esubero introdotto dalla recente legge di stabilità del 2012.
Fonte: italiaoggi
In generale nel nostro contesto nazionale la richiesta di mobilità volontaria nella pubblica amministrazione è stata dettata e dunque regolamentata in seguito alle eccedenze di personale all’intrno di alcune amministrazioni rispetto ad altre che invece ne erano carenti. La mobilità volontaria nella pubblica amministrazione è una sorta di strumento di bilanciamento di risorse umane.
In questo articolo vogliamo analizzare la mobilità pa volontaria ovvero quella che permette ai dipendenti pubblici di passare in modo diretto e mantenendo il medesimo ruolo, ma non lo stesso profilo professionale, a un’amministrazione differente
la domanda di accesso alla mobilità volontaria segue lo stesso percorso di quelle di trasferimento e va quindi presentata alla propria amministrazione di appartenza.
La domanda di mobilità deve comprendere le motivazioni di tale richiesta.
Anche nel caso in cui si sia a conoscenza che nella sede di destinazione c’è la possibilità di accesso tramite la mobilità volontaria nella pubblica amministrazione, è obbligatorio avere prima il benestare di quella di appartenenza, la quale, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, accetta tacitamente il trasferimento con mobilità volontaria richiesta.
Se invece il trasferimento viene negato, tale diniego deve essere opportunamente motivato.
A differenza di quanto prevede la norma al comma 1 dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001, il perfezionamento della mobilità pa volontaria dipende dalla volontà dell’amministrazione cedente, mai di quella destinataria, che invece subisce e accetta tacitamente la scelta.
Va infine precisato che tutte anche ai fini dei concorsi per la mobilità, quest’ultima in tutti i suoi settori deve rendere pubblica le disponibilità dei posti vacanti in organico, fissando preventivamente i criteri di scelta.