This entry was posted on martedì, agosto 7th, 2012 at 10:18 and is filed under Dipendenti Statali. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
La pensione privilegiata della Polizia di Stato è una prestazione che ricevono i familiari degli appartenenti alla Polizia di Stato deceduti in attività di servizio, ma anche i familiari di poliziotti mancati in riposo nel caso in cui la causa della morte è riconducibile a fatti di servizio o interdipendente con infermità già riconosciute tali.
Hanno diritto alla prestazione di pensione privilegiata i superstiti degli agenti deceduti in quest’ordine:
- Coniuge
- Figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d’età per gli iscritti alla scuola media superiora e del 26° anno per gli studenti universitari),
- Orfani inabili a carico del dipendente,
- Padre o, in mancanza padre, sempre che siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a 60 anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente ed in mancanza dei precedenti aventi causa
- Fratelli e sorelle se minorenni o inabili o in età superiore a 60 anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.
Per ottenere la pensione privilegiata è necessario andare sul sito ufficiale dell’Inpdap e cercare la sezione relativa alla modulistica.
Le domande vengono presentate da parte degli eredi o superstiti alla corrispondente sede dell’Inpdap oppure al Dipartimento di Polizia di Stato.
Decorrenza Pensione Privilegiata:
Dal primo giorno del mese successivo del decesso a quello della presentazione della domanda, qualora quest’ultima sia stata presentata oltre due anni dalla data del collocamento a riposo.
v Coniuge e orfani minori:
- Primi tre anni: trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, ovvero il 100 %.
- Anni successivi: pensione privilegiata di reversibilità secondo quote percentuali corrispondenti.
v Superstiti di agente deceduto in pensione, per infermità collegata al servizio:
- pensione privilegiata di riversibilità nelle misure corrispondenti