This entry was posted on giovedì, settembre 13th, 2012 at 07:54 and is filed under Dipendenti Statali. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Novità sulle responsabilità professionale dei medici (comma 1 dell’art. 3): l’ultima versione del “Decreto Sanità” o “decreto Balduzzi” inviata al Quirinale per l’esame finale rappresenta alcune modifiche riguardo la prima versione. Nell’ultima bozza viene precisato che il giudice dovrà tener conto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità medica e scientifica. Un’indicazione che sembra piuttosto inutile, in quanto è scontata: il medico se ha seguito le indicazioni della scienza non avrà mai nessuna responsabilità, in caso contrario, ovviamente si.
Ma la questione non finisce qui, alle volte, “le buone pratiche” devono essere adattate in ogni caso concreto ed è li dove si vede anche la professionalità e il buon senso del professionista.
Questa è l’opinione manifestata dal magistrato ordinario presso il Tribunale di Napoli, Antonio Lepre, il quale ha mostrato inoltre la propria incredulità riguardo il riferimento della nuova versione “che il giudice accerta la colpa lieve del medico “nel caso concreto“: non risulta che i giudici possano decidere di casi in astratto, se c’è un giudice evidentemente c’è un caso concreto portato alla sua attenzione”.
Secondo il magistrato inoltre, “non pare che la disposizione sulla responsabilità professionale rispetti i requisiti di necessità e urgenza di cui all’art. 77 della Costituzione, sicché sul punto il decreto ci sembra non conforme al dettato costituzionale; anche se evidentemente il tutto va valutato alla luce del complesso delle disposizioni contenute nel decreto”.
La seconda bozza del decreto sanità contiene, come nel caso della prima, molte lacune rispetto ad una questione così complessa come la responsabilità medica. Infatti, non ci sono miglioramenti per quel che riguarda la difesa dei medici quando le cose vanno storte e restano i dubbi sui requisiti di necessità e urgenza.
A questo punto, è necessario riflettere un po’ meglio rispetto a la questione e chiarire, davvero, le situazioni in cui un medico è responsabile oppure no davanti alla legge e ai pazienti.
Nel comma 1 dell’art.3 della versione originale del Decreto Balduzzi viene segnalata l’importanza di attenersi alle linee guida della comunità medica perché è proprio questo che dovrà tenere conto il giudice nel momento in cui debba valutare la responsabilità del professionista sanitario.
Inoltre, la norma include l’obbligatorietà di garantire una copertura assicurativa nel caso di alcune categorie considerate di rischio professionale.
L’assicurazione avviene con un fondo apposito finanziato dal contributo dei medici che ne facciano richiesta, insieme al apporto da parte di compagnie assicuratrici. Un apporto determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e non superiore al 4 per cento del premio stesso.
settembre 22nd, 2012 at 07:39
[...] elaborato dal Ministro della Salute Renato Balduzzi ha introdotto numerose novità in tema di responsabilità professionale dei medici, in particolare nella cosiddetta “medicina difensiva”, quella per capirsi che vede prescrivere [...]